Contabilizzazione - Normative di riferimento
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LEGGE 10/1991: l'approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio
Pertanto, in un'assemblea condominiale in seconda convocazione - regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio - si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all'assemblea. Resta anche il vincolo del voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Sentenza 39236 del 11/12/2000 del Tribunale di Roma, sentenza che sarà presto pubblicata su questo stesso sito.
NORMA EN 834: norme tecniche sui ripartitori di calore
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Questa norma europea descrive le caratteristiche tecniche che si richiedono agli apparecchi elettronici per la contabilizzazione indiretta del calore (contatori di calore, ripartitori di calore o contabilizzatori che dir si voglia).
D.P.R. 412/1993: orario di accensione dell'impianto centralizzato con impianto di contabilizzazione del calore
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Questo decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all'art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all'interno delle unità immobiliari.
D.P.R. 551/1999: obbligatorietà della contabilizzazione del calore
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Questo decreto prende nuovamente in esame l'impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L'art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare).
Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: obbligo valvole termostatiche
311/2006
Questo decreto, noto al pubblico come Decreto Bersani, all'art. 35 commi 19, 20, 35ter e 35quater prende ancora una volta in considerazione le agevolazioni fiscali concesse per alcune opere di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra certamente la contabilizzazione del calore, in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico. In particolare il decreto reintroduce l'IVA agevolata al 10% e la possibilità di recuperare in 10 anni il 36% del totale della spesa sostenuta, sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il periodo di recupero è ridotto discrezionalmente a 3 o 5 anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età. Queste stesse agevolazioni sono state prorogate anche per l'anno 2007 (Comma 387 della Legge Finanziaria 2007) e per l'anno 2008 (Comma 17 della Legge Finanziaria 2008).
La legge finanziaria 2007, nei commi da 344 a 349, concede una detrazione fiscale del 55% in 3 anni relativamente ad alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico. La contabilizzazione del calore rientra tra questi interventi, ma solo rispettando le condizioni dettate dal comma 344 (raggiungimento di una determinata soglia di efficienza energetica dell'edificio, che si può conseguire tramite una serie di interventi che rientrano tutti nell'agevolazione) oppure dal comma 347 (installazione di caldaia a condensazione, si veda in particolare l'art. 9 del decreto attuativo). A nostro avviso, relativamente al comma 347, la contabilizzazione viene agevolata solo in caso di contestuale installazione di caldaia a condensazione. Ciò che è assolutamente chiaro, relativamente al comma 347, è che per ottenere il 55% sulla caldaia a condensazione è necessario installare le valvole termostatiche, mentre la contabilizzazione, pur non essendo obbligatoria, rientra certamente tra gli interventi agevolabili col 55% insieme alla caldaia, alle valvole termostatiche, alla pompa a prevalenza variabile e a tutti gli altri indicati dettagliatamente nel decreto attuativo.
I tetti di detrazione indicati sono ad personam e non costituiscono quindi un limite oggettivo per sfruttare la detrazione. Per le detrazioni di importo elevato il limite potrebbe essere invece costituito dall'impossibilità di detrarre un importo superiore alla tassazione diretta annuale del contribuente, con riferimento ovviamente ai soli contribuenti con redditi bassi, come ad esempio gli anziani pensionati. Per tale ragione la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, tuttoggi in vigore (si veda il comma 387 della Legge Finanziaria 2007), potrebbe risultare più vantaggiosa in taluni casi, poichè la detrazione è spalmata su 10 anni, consentendone l'effettivo esercizio anche ai redditi più bassi.
Infine si fa presente che per ottenere il 55%, pur non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte di organismi tributari come invece accade per il 36%, la legge prescrive una serie importante di adempimenti e di certificazioni tecniche (certificazione energetica dell'edificio) che devono essere tenute agli atti.
Per informazioni precise e procedure da seguire sull'agevolazione del 55% raccomandiamo la visita al seguente sito: www.55percento.it.
Questa norma europea, alla quale si attengono tutti i produttori di termosifoni, regola la determinazione della potenza radiante dei termosifoni. Si tratta di un dato estremamente importante in fase di installazione dell'impianto di contabilizzazione, poichè tutti i calcoli di consumo dei contabilizzatori usano questo dato di base. Per recuperare questi valori si può fare riferimento al sito Internet del produttore del termosifone. Si fa presente che la potenza termica di un termosifone è esprimibile in diverse unità di misura ma, in sede di contabilizzazione del calore, è opportuno riferirsi alla potenza espressa in Watt a 60° di differenziale di temperatura tra ambiente e acqua dell'impianto, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata norma UNI 10200/2005.
Normative tecniche e contabili adottate in Svizzera
In questo documento, tratto dal sito Internet www.bfe.admin.ch, si possono trovare alcune convenzioni tecniche e contabili utilizzate in Svizzera per la contabilizzazione del calore. In particolare a pagina 12 e a pagina 24 è illustrato il cosiddetto "metodo della riduzione", un sistema di coefficienti correttivi che, applicati alle letture dei ripartitori di calore, riducono artificiosamente il consumo delle unità immobiliari più esposte che fanno da cappotto a tutte le altre (caso tipico: l'ultimo piano dell'edificio).